02/09/2025
Programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali adempiano alle disposizioni del decreto legislativo 13, 135 e 136 del 05/08/2022
CI SIAMO! Lo avevamo annunciato con larghissimo anticipo e adesso ci siamo, i decreti sopra citato non solo introducevano la novità della denominazione legale di “Allevatore amatoriale” per animali da compagnia/affezione, ma anche l’OBBLIGO di FORMAZIONE
Il decreto DECRETO 6 settembre 2023 da indicazioni chiare:
entro il 31/12/2025 le seguenti categorie devono adempiere all’obbligo formativo
*a) agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 134 del 2022;
*b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti
registrati o riconosciuti in BDN.
Ovviamente è prevista una formazione su misura per ogni tipologia di operatore.
La normativa stabilisce che chi ha avviato la propria attività prima del 31/12/2023 ha fino al 31/12/2025 per mettersi in regola con la formazione.
Chi invece ha avviato la propria attività dal 01/01/2024 al 31/12/2025 ha 12 mesi per adempire all’obbligo.
Le attività che apriranno dal 01/01/2026 in poi saranno vincolate all’adempimento della formazione PRIMA di avviare l’attività.
I soggetti citati nella normativa sono tenuti a partecipare periodicamente ad un programma formativo a loro dedicato con la seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed i professionisti degli animali ogni cinque anni.
Possono erogare i programmi formativi gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, FNOVI, le società scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle, gli enti di formazione inseriti nell'Albo «E.C.M.», i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI.
Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del presente decreto:
*a) gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente decreto;
*b) gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.
2. Le regioni e province autonome anche per il tramite delle aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza almeno triennale, eventi formativi a partecipazione facoltativa per informare e sensibilizzare i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sui contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.
Come associazione ci sentiamo di incentivare anche chi non ha l’obbligo di formazione a partecipare ai corsi, parliamo di quello stabilito dal ministero in aggiunta di altri percorsi formativi cosi da accrescere le proprie conoscenze.
La segreteria AIPC