22/03/2023
🛑 Cessazione della convivenza more uxorio - dell'animale domestico - Assenza di normativa – disegno legge art, 455 ter (giacente) - Analogia con la disciplina riservata ai figli minori🛑
Tribunale | Roma | Sezione 5 | Civile | Sentenza | 15 marzo 2016 | n. 5322
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👨⚖️Cito volentieri la sentenza del Giudice G.O.T. Dott. Antonio Fraioli del Tribunale di Roma che ha effettuato una illuminante e competente disamina sul rapporto cane-padrone ⚡a prescindere dalla titolarità del microchip in anagrafe canina, nonché relativamente ⚡all’irrilevanza del rapporto di coniugio tra le parti, pronunciando una sentenza innovativa, seppur isolata, che però dà molte speranze.
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“Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti
siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori.”
------ cit. sent. ------
“Nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. Come spesso accada il legislatore è in ritardo rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali.
Sempre più frequenti, infatti, i casi in cui coniugi o, comunque, persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico, si rivolgono al giudice, costretto a creare un principio giuridico, per il suo affidamento.
Due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l'altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l'affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.
I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.
📍L'interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale - spirituale -affettivo dell'animale.
Questo giudice ritiene di dover aderire a tale orientamento che, del resto, non fa che anticipare l'auspicabile approvazione ed entrata in vigore di una ⚡proposta di legge che "giace" in parlamento da molti anni, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile, l'art. 455 - ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: "In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".
E, nel caso di specie, considera che il regime giuridico in grado di tutelare l'interesse materiale - spirituale - affettivo dell'animale, contemperandolo, peraltro, con l'interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l'affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo, cure, ecc.).”
Nel caso di specie, durante l’istruttoria è emerso che – “entrambe le parti si sono occupate, sia in regime di convivenza che successivamente, delle cure necessarie per l'animale (documentazione prodotta).
📍È indubbio, quindi, che il cane si sia affezionato ad entrambe, le abbia identificate entrambe come i suoi "padroni", termine poco piacevole, è si sia abituato, per circa tre anni, a vivere, a periodi alterni, con una solo di loro, in abitazioni e luoghi diversi, condividendo abitudini di vita diverse. Né, a fronte di tutto ciò, può assumere rilevanza la circostanza che da circa tre anni, l'animale non vede l'attrice, data la ben nota memoria affettiva dei cani: tre anni non possono cancellare circa sei anni di cure elargitile dall'attrice e di affetto reciproco che certamente li ha legati. Si ritiene, peraltro, che l'affidamento condiviso sia applicabile anche se le parti non erano sposate, a differenza delle fattispecie decise dalle pronunce giurisprudenziali richiamate.
📍La proposta di legge indicata, infatti, estende la competenza del Tribunale a decidere dell'affido dell'animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e l'orientamento giurisprudenziale, anche se con il suo solito ritardo, finalmente tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio.
📍Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori. Non appaiono accoglibili, per le determinazioni cui si è giunti, né la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, rimasta peraltro non provata, né quella proposta dal convenuto, in via riconvenzionale. Si ritiene che il comportamento del convenuto, che ha impedito all'attrice di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un'azione giudiziaria, comporti la condanna alle spese tutte del giudizio.
👨⚖️P.Q.M.
Il G.O.T., ogni altra richiesta respinta, dispone l'affido condiviso del cane (...) ad entrambe le parti, che dovranno prendersi congiuntamente cura dell'animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l'anno con l'una sei mesi con l'altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con se, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa; stabilisce che, per i primi sei Mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, il cane stia con la parte attrice; condanna il convenuto alle spese tutte del giudizio, comprese quelle di assistenza e difesa”
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