Cammino a 6 zampe

Cammino a 6 zampe Cammino a 6 Zampe, Rimini-La Verna

Su "il mio cane" di questo mese.
25/06/2024

Su "il mio cane" di questo mese.

20/03/2024

30/12/2023

Fuochi d'artificio e reazione degli animali domestici: le riflessioni del veterinario Fabio Vergoni

Mi pare un'ottima notizia.W l'Europa.....Stralcio dell'articolo: La Commissione europea ha proposto di modificare lo sta...
21/12/2023

Mi pare un'ottima notizia.

W l'Europa.....

Stralcio dell'articolo:
La Commissione europea ha proposto di modificare lo status di protezione del lupo da specie “strettamente protetta” a solamente “protetta”. La perdita dell’avverbio aprirebbe così la porta alla caccia, seppur con le limitazioni imposte dagli Stati membri.

04/09/2023

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati.
Un bastone marcio per lui è sufficiente.
A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato,
intelligente o stupido, se gli dai
il tuo cuore lui ti darà il suo.
Di quante persone si può dire lo stesso ? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale ?
Quante persone possono farti sentire... straordinario?

Dal film "IO & MARLEY"

22/03/2023

🛑 Cessazione della convivenza more uxorio - dell'animale domestico - Assenza di normativa – disegno legge art, 455 ter (giacente) - Analogia con la disciplina riservata ai figli minori🛑
Tribunale | Roma | Sezione 5 | Civile | Sentenza | 15 marzo 2016 | n. 5322
______________________________________________
👨‍⚖️Cito volentieri la sentenza del Giudice G.O.T. Dott. Antonio Fraioli del Tribunale di Roma che ha effettuato una illuminante e competente disamina sul rapporto cane-padrone ⚡a prescindere dalla titolarità del microchip in anagrafe canina, nonché relativamente ⚡all’irrilevanza del rapporto di coniugio tra le parti, pronunciando una sentenza innovativa, seppur isolata, che però dà molte speranze.
___________cit__________
“Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti
siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori.”
------ cit. sent. ------
“Nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. Come spesso accada il legislatore è in ritardo rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali.
Sempre più frequenti, infatti, i casi in cui coniugi o, comunque, persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico, si rivolgono al giudice, costretto a creare un principio giuridico, per il suo affidamento.
Due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l'altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l'affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.
I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.
📍L'interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale - spirituale -affettivo dell'animale.
Questo giudice ritiene di dover aderire a tale orientamento che, del resto, non fa che anticipare l'auspicabile approvazione ed entrata in vigore di una ⚡proposta di legge che "giace" in parlamento da molti anni, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile, l'art. 455 - ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: "In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".
E, nel caso di specie, considera che il regime giuridico in grado di tutelare l'interesse materiale - spirituale - affettivo dell'animale, contemperandolo, peraltro, con l'interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l'affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo, cure, ecc.).”
Nel caso di specie, durante l’istruttoria è emerso che – “entrambe le parti si sono occupate, sia in regime di convivenza che successivamente, delle cure necessarie per l'animale (documentazione prodotta).
📍È indubbio, quindi, che il cane si sia affezionato ad entrambe, le abbia identificate entrambe come i suoi "padroni", termine poco piacevole, è si sia abituato, per circa tre anni, a vivere, a periodi alterni, con una solo di loro, in abitazioni e luoghi diversi, condividendo abitudini di vita diverse. Né, a fronte di tutto ciò, può assumere rilevanza la circostanza che da circa tre anni, l'animale non vede l'attrice, data la ben nota memoria affettiva dei cani: tre anni non possono cancellare circa sei anni di cure elargitile dall'attrice e di affetto reciproco che certamente li ha legati. Si ritiene, peraltro, che l'affidamento condiviso sia applicabile anche se le parti non erano sposate, a differenza delle fattispecie decise dalle pronunce giurisprudenziali richiamate.
📍La proposta di legge indicata, infatti, estende la competenza del Tribunale a decidere dell'affido dell'animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e l'orientamento giurisprudenziale, anche se con il suo solito ritardo, finalmente tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio.
📍Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori. Non appaiono accoglibili, per le determinazioni cui si è giunti, né la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, rimasta peraltro non provata, né quella proposta dal convenuto, in via riconvenzionale. Si ritiene che il comportamento del convenuto, che ha impedito all'attrice di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un'azione giudiziaria, comporti la condanna alle spese tutte del giudizio.
👨‍⚖️P.Q.M.
Il G.O.T., ogni altra richiesta respinta, dispone l'affido condiviso del cane (...) ad entrambe le parti, che dovranno prendersi congiuntamente cura dell'animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l'anno con l'una sei mesi con l'altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con se, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa; stabilisce che, per i primi sei Mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, il cane stia con la parte attrice; condanna il convenuto alle spese tutte del giudizio, comprese quelle di assistenza e difesa”
__________________________________FC_____________________________________________

12/02/2023
















10/10/2022

📌 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗔 𝗘 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗧𝗔📌
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❗ 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐀 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐎 ❗
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👉 📅 Mercoledì 12 ottobre dalle ore 20:30 🕣, presso la sede di Volontaromagna, Via Covignano n. 238 a Rimini, 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗡𝗢 gli incontri che porteranno ad una prima selezione di persone che potranno accedere al corso di 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔 𝗭𝗢𝗢𝗙𝗜𝗟𝗔 👮.
Gli argomenti che verranno affrontati durante il percorso sono:
- leggi nazionali e locali a tutela degli animali del patrimonio zootecnico e
dell'ambiente 🐶🐱🐮🐴🌳
- atti e funzioni della Polizia Giudiziaria ⚖️
- atti e funzioni della Polizia Amministrativa 🚓
- primo soccorso veterinario 🚑
- coordinamento e collaborazione con le Forze di Polizia 🚨
Lo scopo del corso non è quello di reclutare il maggior numero di persone, ma di selezionare e formare solo quelle altamente motivate e desiderose di intraprendere un percorso che le metta in grado di poter intervenire nei casi di maltrattamento.

𝙑𝙐𝙊𝙄 𝙀𝙎𝙎𝙀𝙍𝙀 𝙄𝙇 𝙋𝙏𝙊𝙏𝙂𝙊𝙉𝙄𝙎𝙏𝘼 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙍𝙄 𝙄 𝙈𝘼𝙇𝙏𝙍𝘼𝙏𝙏𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝙄 ?

𝙏𝙄 𝘼𝙎𝙋𝙀𝙏𝙏𝙄𝘼𝙈𝙊






09/10/2022

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ATTENZIONE !!!

Domani verrà comunicata la prossima data !!!
Segui la pagina se vuoi ulteriori info

04/10/2022

📌 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗡𝗧𝗜 𝑮𝑼𝑨𝑹𝑫𝑰𝑬 𝒁𝑶𝑶𝑭𝑰𝑳𝑬📌

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👉 Mercoledì 5️⃣ ottobre dalle ore 20:30 🕣, presso la sede di Volontaromagna, Via Covignano n. 238 a Rimini, inizieranno gli incontri che porteranno ad una prima selezione di persone che potranno accedere al corso di 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔 𝗭𝗢𝗢𝗙𝗜𝗟𝗔 👮.
Gli argomenti che verranno affrontati durante il percorso sono:

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29/09/2022

📣📣📣📣📣📣📣📣
𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙈𝙀𝙉𝙏𝙀 𝘾𝙄 𝙎𝙄𝘼𝙈𝙊
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Mercoledì 5 ottobre alle ore 20:30 si terrà, a Rimini presso Volontaromagna via Covignano n. 238, la prima serata informativa per
𝐀𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐄 𝐙𝐎𝐎𝐅𝐈𝐋𝐄
Precisiamo che, anche chi è in possesso del titolo di Polizia, DOVRA' seguire il corso e sostenere l'esame.
Durante la serata verranno date tutte le informazioni in merito.
Vi aspettiamo ❗❗❗

Indirizzo

Rimini
47921

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