22/05/2026
SOTTO I 14 ANNI NON SI POSSONO EFFETTUARE “USCITE” A CAVALLO.
Nemmeno per un metro fuori dal terreno dedicato all’attività sportiva svolta in un maneggio regolamentare e dotato di assicurazione per infortuni (evitare i maneggi abusivi e non dotati di assicurazione per infortuni)
A vietarlo è il Codice della Strada, all’art. 114.
NON LASCIARE MAI I BAMBINI DA SOLI CON I CAVALLI, specialmente cavalli che non conoscono quei bambini, e viceversa.
PRENDERE LEZIONI DI EQUITAZIONE CON INSEGNANTI QUALIFICATI prima di mettersi a sella.
IN MANEGGIO: L’associazione che vi propone l’attività sportiva, a fini assicurativi, deve essere regolarmente affiliata a un ente di promozione sportiva. Va valutato se l’istruttore ha rinnovato il proprio brevetto per l’anno in corso, altrimenti LE POLIZZE ASSICURATIVE NON SONO VALIDE, anche se regolarmente stipulate!
L'EQUITAZIONE non è come andare in bicicletta... il partner equino è vivo, ha le sue giornate sì/no, lo stato di salute e di benessere dell'animale, le condizioni atmosferiche, le condizioni dei fondi, le condizioni dei piedi, la relazione con il conduttore, l'ambiente circostante con i suoi imprevisti, sono tutte variabili che influiscono sulla sicurezza in sella e attorno al cavallo; l'educazione al cavallo, all'equitazione, alla relazione, non possono mai essere date per scontate; il patto di reciproca fiducia, collaborazione, l'educazione a risposte in sicurezza, fanno parte di un training permanente necessario a cavallo e conduttore.
Il rischio non si può mai eliminare del tutto, ma si può tentare di ridurlo seguendo gli accorgimenti di cui sopra.
Partire dalla scuola, e non dal possesso in proprio, non solo per la sicurezza e l'incolumità vostre e dei vostri familiari, ma anche perché il cavallo campa 30 anni ed è una responsabilità enorme da gestire. Da zero a quella responsabilità, è meglio fare dei passi intermedi che aiutano a capire che cosa comporta il possesso del cavallo, sia a livello normativo, che economico, che etico.
I cavalli e il codice della strada
Esistono delle precise regole concernenti il Codice della Strada che stabiliscono il comportamento da tenere con un cavallo in strada.
L’articolo 115 del Codice della strada dice che chi conduca animali debba essere idoneo per requisiti fisici e psichici e debba aver compiuto quattordici anni per condurre animali da tiro, soma, sella.
Tutti coloro, che avendo la disponibilità di animali, ne affida la condotta a chi non sia nelle condizioni richieste dal codice della strada incorre in sanzioni.
Questa norma ha la sua ragion d’essere poiché è necessario salvaguardare la sicurezza delle persone che conducono gli animali e di terzi.
Proseguendo, l’articolo 143 del Codice della strada riporta la necessità di mantenere gli animali il più possibile vicino al lato destro della carreggiata.
L’articolo 184 esplicita la regola secondo la quale per ogni due animali da tiro, se attaccati a un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale pericoloso occorra almeno un conducente che debba controllare gli animali in maniera costante così da guidarli senza intoppi.
All’articolo 141 del codice della strada è imposto al guidatore di ridurre la velocità in caso sia evidente spavento degli animali nel suo avvicinamento.
Per quanto riguarda le responsabilità civili e penali si ritiene responsabile il cavaliere in viaggio nei confronti di terzi, così come chi opera in maneggio o prende in prestito un cavallo.
Il proprietario di un animale è responsabile per i danni provocati in caso di fuga dalla propria custodia o per casualità.
Chiunque lasci libero o incustodito un animale pericoloso o affida la custodia di quest’ultimo a una persona non esperta può essere punita penalmente.
Chiunque accompagna fuori un minorenne a cavallo è responsabile anche per il piccolo in quanto sotto la propria custodia.