16/05/2018
Nuovo Regolamento Aree Cani Monza
Settore Ambiente, Energia e Manutenzione Cimiteri
Servizio Gestione del Verde ed Habitat – Ufficio per i Diritti degli Animali
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA
ARTICOLO 26: AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI
DISCIPLINA APPLICATIVA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE AREE
VERDI RISERVATE AI CANI
INDICE:
Art.1: oggetto della disciplina applicativa
Art.2: definizioni
Art.3: principi generali della disciplina applicativa
Art.4: ambito di applicazione
Art.5: oneri e obblighi del Comune
Art.6: oneri e obblighi dei fruitori dell’area
Art.7: attività di vigilanza e sanzioni
Art.8: entrata in vigore
Art.1 – Oggetto della disciplina applicativa
1. La presente disciplina applicativa è in attuazione dell’articolo 26 del
Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una
migliore convivenza con la collettività umana, e concerne anche i
principi istituiti dagli articoli 25 e 27, per quanto applicabili dal caso
in specie.
2. La disciplina applicativa detta disposizioni per la corretta e razionale
fruizione delle aree verdi riservate ai cani, al fine di salvaguardare
la sicurezza e il benessere dei cani e dei loro accompagnatori umani.
Art.2 – Definizioni
1. Area verde riservata ai cani: area verde comunale, opportunamente
recintata e segnalata mediante un cartello riportante la dicitura
“AREA VERDE RISERVATA AI CANI” e le norme di comportamento da
tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani non
tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante
sorveglianza dei proprietari o conduttori che garantiscano il rispetto
delle norme contenute nella presente disciplina applicativa.
2. Proprietario o conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in
custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le
responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli
animali in suo affidamento, anche temporaneo, all’interno e
all’esterno delle aree verdi riservate ai cani.
Art.3 – Principi generali della disciplina applicativa
1. Le aree verdi riservate ai cani sono istituite allo scopo di favorire il
benessere e la socializzazione dei cani, permettendo loro di
muoversi liberamente in spazi verdi a loro riservati senza
interferenze con la restante utenza del verde pubblico.
Art.4 - Ambito di applicazione
1. Le norme della presente disciplina si applicano esclusivamente alle
aree verdi riservate ai cani.
Art.5 – Oneri e obblighi del Comune
1. Le aree verdi riservate ai cani si distinguono in:
- semplici, dotate di idonea recinzione, uno o più cestini
raccoglirifiuti e una bacheca con disciplina applicativa;
- attrezzate, dotate di idonea recinzione, illuminazione, una
fontana per abbeveramento, una o più panchine, uno o più cestini
raccoglirifiuti, una bacheca con disciplina applicativa.
In entrambi i tipi di area il Comune provvederà alla pulizia, allo
svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione
ordinaria; periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità,
provvederà inoltre alla disinfestazione e alla disinfezione.
Art.6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area
1. Per motivi di sicurezza l’accesso alle aree verdi riservate ai cani è
concesso esclusivamente ai proprietari o conduttori e ai loro cani, che
devono avere con sé il guinzaglio, la museruola e l’attrezzatura idonea
per la raccolta delle deiezioni.
2. I proprietari e i conduttori devono verificare che i cancelli siano
chiusi
correttamente sia in entrata che in uscita, e condurre il cane al
guinzaglio sia in entrata che in uscita. I cani possono essere
sguinzagliati solo all’interno dell’area e a cancelli chiusi, dopo aver
verificato la compatibilità con eventuali altri cani presenti.
3. I cani che accedono all’area devono essere identificati con microchip e
registrati all’anagrafe regionale canina.
4. Cuccioli di età inferiore a tre mesi, femmine in calore, cani malati o
convalescenti e aggressivi possono accedere all’area solo in assenza di
altri cani.
5. I cani che accedono all’area devono essere in regola con le profilassi
vaccinali contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro,
epatite, leptospirosi) e trattati contro i parassiti interni ed esterni.
6. E’ vietato l’accesso all’area ai cani sottoposti a ordinanza “uso
congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell’ambito domestico”
ai sensi del D.d.g. 14/10/2010 n.10401.
7. L’obbligo di raccolta delle deiezioni è valido anche all’interno della
aree verdi riservate ai cani ex art. 27 del regolamento Comunale per il
Benessere degli Animali.
8. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all’interno
dell’area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani,
con lui incompatibili, siano in attesa di accedere.
9. In ogni caso i proprietari e i conduttori sono responsabili del
comportamento dei loro cani sia nei confronti delle persone che degli
altri animali. E’ compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi
per favorire la socializzazione tra i cani, evitando con cura ogni
comportamento che possa scatenare aggressività o competizione, tra
cui distribuire alimenti o introdurre giochi violenti o che possano
costituire fonte di eccitazione.
10. E’ compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi affinché il
proprio cane non scavi buche o danneggi gli arredi e le piante.
11. Si sconsiglia l’accesso alle aree verdi destinate ai cani ai minori non
accompagnati da un adulto.
Art.7 – Attività di vigilanza e sanzioni
1. La funzione di vigilanza sull’utilizzo delle aree verdi riservate ai cani
compete a Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardie
Ecologiche Volontarie. Il personale dell’Area Sanità Pubblica
Veterinaria di ATS - Brianza svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle
materie di propria competenza.
2. Per le violazioni delle norme di cui alla presente disciplina
applicativa, se non punite più severamente in base ad altre norme
legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni
penali in materia, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48,
comma 1, lettera b, del Regolamento Comunale per il Benessere
degli Animali.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano
l’applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
Art.8 – Entrata in vigore
1. La presente disciplina applicativa entra in vigore ad intervenuta
esecutività della deliberazione di approvazione.