Chiarimenti in merito alla detenzione in allevamento e alla movimentazione di soggetti ovini eterozigoti resistenti alla Scrapie
Con riferimento al quesito posto sull’impiego come riproduttori di arieti non omozigoti resistenti alla Scrapie, le riporto quanto previsto nel D.M. del 25 novembre 2015 emanato dal Ministro della Salute e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27-01-2016: “Misure di p
revenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”. In tale decreto nell’allegato 1 dove vengono descritte le modalità operative sezione II comma 3 è contemplata la norma per l’utilizzo degli arieti:
“È consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, l’utilizzo di arieti suscettibili, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG) .”
Ciò significa che è possibile utilizzare come riproduttore un ariete eterozigote resistente fino al 27/01/2023 purché già presente in allevamento o derivato da rimonta interna. ha fatto seguito una specifica nota del Ministero della Salute del 27-12-2018, che allego alla presente e che nel penultimo capoverso ribadisce che per i soggetti delle razze riconosciute a rischio di estinzione e riportate nei Libri Genealogici e nei Registri Anagrafici, suscettibili (privi del VRQ), è consentita la movimentazione tra allevamenti ai fini della conservazione della razza a rischio estinzione. Nel rimanere a sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito colgo l’occasione per porgerle distinti saluti.