29/07/2020
Ci segnalano su Opera, vari cittadini che, (anche con questo caldo), vanno in giro in bicicletta con il cane al guinzaglio.
Tutto ciò è vietato dal Codice della strada dall' articolo 182, comma 3 il quale recita: "Ai ciclisti è vietato condurre animali o farsi trainare da altro veicolo. I trasgressori saranno puniti da sanzione amministrativa"
Il divieto del codice della strada è un divieto dettato dalla sicurezza. Il cane potrebbe spaventarsi per rumori improvvisi e, cambiando istintivamente direzione, farvi ritrovare per terra!
A chi sta a cuore il benessere del proprio cane, è bene sapere che questa pratica, LEGGE A PARTE, va contro la sua natura e da tutt'altro che beneficio!
Per prima cosa perché non è naturale per il cane correre con andatura continua.
L'asfalto, per i polpastrelli del povero forzato corridore, diventa una vero e proprio nastro abrasivo che può provocargli lacerazioni SOPRATTUTTO CON QUESTO CALDO!
Un cane poi potrebbe avere problemi cardiaci dal prolungato e coatto sforzo.
Per giunta come pensate di poter osservare se il vostro cane stia bene, dovendo anche pedalare e guardare la strada?
Forza ragazzi, legge a parte, ragioniamo!!!
Il 90% delle forze dell'ordine non conosce questo articolo, diamo il nostro contributo segnalandolo ai Comuni e ai vigili delle nostre città/paesi!!